IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 4 dicembre 1992, relativo all'istituzione, presso la facolta' di medicina e chirurgia, dei corsi di diploma universitario scienze infermieristiche, tecnico di laboratorio biomedico, logopedia; Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 23 luglio 1992, nell'esprimere parere favorevole all'istituzione dei corsi di diploma suddetti, aveva stabilito che a decorrere dall'anno accademico 1993-94 dovesse essere inserito a statuto "il numero massimo degli studenti immatricolabili, al fine di consentire una programmazione in relazione alle strutture"; Viste le delibere adottate dagli organi accademici in adempimento a quanto sopra (consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 23 marzo 1993, consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1993, senato accademico in data 1 giugno 1993); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il settimo comma dell'art. 90, relativo al diploma universitario in scienze infermieristiche, e' soppresso e sostituito dal seguente: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma e' stabilito in settanta, per un totale di duecentodieci iscritti per l'intero corso di studio".