IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  rettorale  8  ottobre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 286 del 4 dicembre 1992,
relativo all'istituzione, presso la facolta' di medicina e chirurgia,
dei corsi di diploma universitario scienze infermieristiche,  tecnico
di laboratorio biomedico, logopedia;
  Visto  che  il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del
23 luglio 1992, nell'esprimere parere favorevole all'istituzione  dei
corsi  di diploma suddetti, aveva stabilito che a decorrere dall'anno
accademico 1993-94 dovesse  essere  inserito  a  statuto  "il  numero
massimo  degli  studenti  immatricolabili,  al fine di consentire una
programmazione in relazione alle strutture";
  Viste le delibere adottate dagli organi accademici in adempimento a
quanto sopra (consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia  in
data  23  marzo  1993, consiglio di amministrazione in data 26 maggio
1993, senato accademico in data 1 giugno 1993);
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Il settimo comma dell'art. 90, relativo al diploma universitario in
scienze infermieristiche, e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "In base alle strutture  ed  attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili al primo anno del corso di diploma e' stabilito in
settanta, per un totale di duecentodieci iscritti per l'intero  corso
di studio".